Rappresentante per la sicurezza – R.L.S.
E’ rivolto a tutti i lavoratori eletti o designati rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza
(art. 2 del D.lgs. 81/08)
L’ R.L.S. è una figura aziendale, che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008).
L’RLS viene eletto in tutte le aziende, o unità produttive secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e dagli accordi tra le parti:
• eletto/a dai lavoratori al loro interno nelle aziende fino a 15 dipendenti;
• eletto/a dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, se queste mancano, al loro interno, nelle aziende con più di 15 dipendenti.
L’RLS è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, che può interagire con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori e per loro conto:
- sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene);
- partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione);
- agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.
L’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 individua tre classi di aziende per numero di dipendenti ognuna delle quali necessita di un numero minimo di RLS*:
- Aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti = 1 RLS
- Aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti = 3 RLS
- Aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti = 6 RLS